PARROCCHIA - INIZIATIVE - PROGETTI - CULTURA - ACCOGLIENZA - SOLIDARIETA' - COOPERAZIONE
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STATUTO
 
 

art. 1
(Costituzione)

E' costituito il Movimento "Rinnovamento Democratico" che ha per scopo l'impegno dei cristiani, nella più ampia realtà sociale del Paese ed in sintonia con gli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa, nello stile del servizio e della testimonianza.

art. 2
(Finalità)

Il Movimento si propone:
- di fare maturare una maggiore coscienza ed attenzione nelle Comunità ecclesiali verso i problemi della collettività;
- di rendere ogni cristiano corresponsabile e protagonista dell'impegno sociale e della attività politica intesa come momento privilegiato di partecipazione nella ricerca e nella realizzazione del bene comune;
- di unificare le istanze di rinnovamento in tema di libertà, solidarietà, giustizia, trasparenza, correttezza e competenza amministrativa;
- di assicurare la rappresentanza istituzionale, ad ogni livello, delle anzidette istanze di rinnovamento sociale e politico.

art. 3
(Aderenti)

Al Movimento possono aderire tutti coloro che si riconoscono nei valori di promozione dell'uomo così come affermati dalla Dottrina Sociale della Chiesa.

art.4
(Incompatibilità)

L'adesione al Movimento non è compatibile con l'iscrizione a partiti, sindacati od altre associazioni, i cui scopi siano in contrasto con quelli del Movimento. E' sempre incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o riservate. E' altresì incompatibile con l'assunzione di incarichi direttivi di partito a livello nazionale o locale.
Gli aderenti iscritti a partiti e coloro che ricoprono incarichi direttivi nelle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, non possono ricoprire incarichi direttivi o di coordinamento nel Movimento.
Non è ammessa in ogni caso la costituzione di correnti o gruppi organizzati in seno al Movimento.

art. 5
(Richiesta di adesione)

La richiesta di adesione è presentata al Coordinatore del Movimento che la sottopone alla decisione del Comitato. LA richiesta di adesione che abbia riportato l'approvazione, anche a maggioranza, dell'Esecutivo dovrà essere sottoposta alla ratifica dell'Assemblea alla prima seduta utile.

art.6
(Perdita della qualità di aderente)

La qualità di aderente si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto al Coordinatore;
b) per incompatibilità, per gravi motivi o per contrasto con le finalità e i principi ispiratori del Movimento;
c) per violazione delle regole e degli indirizzi politici fissati dal Movimento;
d) per perdurante e immotivata assenza dalle attività del Movimento o per omissione di versamento dei contributi all'autofinanziamento del Movimento medesimo.
Le dimissioni hanno efficacia a decorrere dalla data di presentazione.
L'esclusione è deliberata dagli Organi Esecutivi e ratificata dall'Assemblea.

art. 7
(Sospensione del diritto di voto)

Il diritto di voto attivo e passivo viene sospeso, nei casi di cui alle lettere b, c, d, del primo comma dell'art. 6, fino all'eventuale ratifica della sanzione da parte dell'Assemblea.

art 8
(Patrimonio)

Il Movimento non ha fini di lucro, esso si autofinanzia con il contributo di £ 50.000 annue versato da ciascun aderente anche in quote semestrali.
Il patrimonio e le entrate sono destinati alla realizzazione degli scopi del Movimento.
I bilanci del Movimento sono pubblici e a disposizione di tutti gli aderenti.
Le entrate del Movimento sono costituite dai contributi degli aderenti, da sottoscrizioni, da donazioni e lasciti ereditari, nonchè da ogni altro provento derivante da attività decise dagli organi statutari.

art. 9
(Organi statutari)

Sono organi del Movimento:
- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato di Coordinamento;
- il Coordinatore.

art. 10
(Assemblea deli aderenti)

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti, essa ha piena autonomia circa l'organizzazione interna del Movimento e l'iniziativa politica nel rispetto delle norme statutarie, dei principi e delle finalità del Movimento stesso.
Il diritto di voto è concesso ai soli aderenti.
I simpatizzanti, salvo nei casi di cui agli artt. 5 e 6 del presente Statuto, possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi, in via straordinaria e d'urgenza ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 degli aderenti o di 1/3 dei membri del Comitato di Coordinamento o dal Coordinatore.
L'Assemblea ordinaria dovrà convocarsi almeno 5 giorni prima e con lettera.
L'Assemblea straordinaria e d'urgenza può essere convocata anche telefonicamente.
L'Assemblea è convocata e presisduta dal Coordinatore ed in sua assenza od impedimento dal componente più anziano per età del Comitato di Coordinamento.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli aderenti ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/5 degli aderenti.
L'Assemblea in seconda convocazione dovrà riunirsi alla stessa ora del giorno successivo la prima convocazione andata deserta.

art. 11
(Comitato di Coordinamento)

Il Comitato di Coordinamento è composto da 10 membri e dal Coordinatore, tutti eletti dall'Assemblea. Esso rimane in carica tre anni e non è rieleggibile per il triennio successivo.
Il Comitato:
- indice e organizza ogni attività del Movimento;
- concorre, con il Coordinatore, ad attuare la linea politica del Movimento;
- decide, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7, in ordine all'ammissione, alla sospensione ed alla esclusione degli aderenti.

art.12
(Coordinatore)

Il Coordinatore:
- rappresenta il Movimento;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di Coordinamento;
- coordina l'attività degli uffici e dei gruppi di lavoro allo scopo di assicurare l'omogeneità e la diffusione delle iniziative del Movimento;
- coordina e presiede l'organizzazione delle campagne elettorali.
Il Coordinatore, al pari del Comitato, dura in carica tre anni e non è rieleggibile per il triennio successivo.

 
 

art. 13
(Organismi ausiliari)

Possono istituirsi appositi organismi con compiti di studio, ricerca e proposta relativi alle diverse problematiche oggetto dell'intervento delle Istituzioni o aventi rilevanza sociale.
E' demandata al Comitato di Coordinamento la individuazione e la composizione del predetti organismi che, al loro interno, eleggeranno un responsabile con il compito di informare o riferire al Comitato di Coordinamento in ordina all'attività svolta.

art 14
(Revisione dello Statuto)

La denominazione di "Rinnovamento Democratico" non può essere mantenuta qualora vengano modificati gli artt. 1,2,3 e 4 del presente Statuto.
I restanti articoli possono essere modificati qualora ne facciano richiesta almeno i 2/5 degli aderenti aventi diritto al voto e la proposta riporti il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta degli aderenti al Movimento.

 
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