art. 1
(Costituzione)
E' costituito il Movimento "Rinnovamento Democratico" che
ha per scopo l'impegno dei cristiani, nella più ampia realtà
sociale del Paese ed in sintonia con gli insegnamenti della Dottrina
Sociale della Chiesa, nello stile del servizio e della testimonianza.
art. 2
(Finalità)
Il Movimento si propone:
- di fare maturare una maggiore coscienza ed attenzione nelle Comunità
ecclesiali verso i problemi della collettività;
- di rendere ogni cristiano corresponsabile e protagonista dell'impegno
sociale e della attività politica intesa come momento privilegiato
di partecipazione nella ricerca e nella realizzazione del bene comune;
- di unificare le istanze di rinnovamento in tema di libertà,
solidarietà, giustizia, trasparenza, correttezza e competenza
amministrativa;
- di assicurare la rappresentanza istituzionale, ad ogni livello, delle
anzidette istanze di rinnovamento sociale e politico.
art. 3
(Aderenti)
Al Movimento possono aderire tutti coloro che si riconoscono nei valori
di promozione dell'uomo così come affermati dalla Dottrina Sociale
della Chiesa.
art.4
(Incompatibilità)
L'adesione al Movimento non è compatibile con l'iscrizione a
partiti, sindacati od altre associazioni, i cui scopi siano in contrasto
con quelli del Movimento. E' sempre incompatibile con l'appartenenza
ad associazioni segrete o riservate. E' altresì incompatibile
con l'assunzione di incarichi direttivi di partito a livello nazionale
o locale.
Gli aderenti iscritti a partiti e coloro che ricoprono incarichi direttivi
nelle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, non
possono ricoprire incarichi direttivi o di coordinamento nel Movimento.
Non è ammessa in ogni caso la costituzione di correnti o gruppi
organizzati in seno al Movimento.
art. 5
(Richiesta di adesione)
La richiesta di adesione è presentata al Coordinatore del Movimento
che la sottopone alla decisione del Comitato. LA richiesta di adesione
che abbia riportato l'approvazione, anche a maggioranza, dell'Esecutivo
dovrà essere sottoposta alla ratifica dell'Assemblea alla prima
seduta utile.
art.6
(Perdita della qualità di aderente)
La qualità di aderente si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto al Coordinatore;
b) per incompatibilità, per gravi motivi o per contrasto con
le finalità e i principi ispiratori del Movimento;
c) per violazione delle regole e degli indirizzi politici fissati dal
Movimento;
d) per perdurante e immotivata assenza dalle attività del Movimento
o per omissione di versamento dei contributi all'autofinanziamento del
Movimento medesimo.
Le dimissioni hanno efficacia a decorrere dalla data di presentazione.
L'esclusione è deliberata dagli Organi Esecutivi e ratificata
dall'Assemblea.
art. 7
(Sospensione del diritto di voto)
Il diritto di voto attivo e passivo viene sospeso, nei casi di cui alle
lettere b, c, d, del primo comma dell'art. 6, fino all'eventuale ratifica
della sanzione da parte dell'Assemblea.
art 8
(Patrimonio)
Il Movimento non ha fini di lucro, esso si autofinanzia con il contributo
di £ 50.000 annue versato da ciascun aderente anche in quote semestrali.
Il patrimonio e le entrate sono destinati alla realizzazione degli scopi
del Movimento.
I bilanci del Movimento sono pubblici e a disposizione di tutti gli
aderenti.
Le entrate del Movimento sono costituite dai contributi degli aderenti,
da sottoscrizioni, da donazioni e lasciti ereditari, nonchè da
ogni altro provento derivante da attività decise dagli organi
statutari.
art. 9
(Organi statutari)
Sono organi del Movimento:
- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato di Coordinamento;
- il Coordinatore.
art. 10
(Assemblea deli aderenti)
L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti, essa ha piena
autonomia circa l'organizzazione interna del Movimento e l'iniziativa
politica nel rispetto delle norme statutarie, dei principi e delle finalità
del Movimento stesso.
Il diritto di voto è concesso ai soli aderenti.
I simpatizzanti, salvo nei casi di cui agli artt. 5 e 6 del presente
Statuto, possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi, in via straordinaria
e d'urgenza ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 degli
aderenti o di 1/3 dei membri del Comitato di Coordinamento o dal Coordinatore.
L'Assemblea ordinaria dovrà convocarsi almeno 5 giorni prima
e con lettera.
L'Assemblea straordinaria e d'urgenza può essere convocata anche
telefonicamente.
L'Assemblea è convocata e presisduta dal Coordinatore ed in sua
assenza od impedimento dal componente più anziano per età
del Comitato di Coordinamento.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,
con la presenza di almeno 1/3 degli aderenti ed, in seconda convocazione,
con la presenza di almeno 1/5 degli aderenti.
L'Assemblea in seconda convocazione dovrà riunirsi alla stessa
ora del giorno successivo la prima convocazione andata deserta.
art. 11
(Comitato di Coordinamento)
Il Comitato di Coordinamento è composto da 10 membri e dal Coordinatore,
tutti eletti dall'Assemblea. Esso rimane in carica tre anni e non è
rieleggibile per il triennio successivo.
Il Comitato:
- indice e organizza ogni attività del Movimento;
- concorre, con il Coordinatore, ad attuare la linea politica del Movimento;
- decide, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7, in ordine all'ammissione, alla
sospensione ed alla esclusione degli aderenti.
art.12
(Coordinatore)
Il Coordinatore:
- rappresenta il Movimento;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di Coordinamento;
- coordina l'attività degli uffici e dei gruppi di lavoro allo
scopo di assicurare l'omogeneità e la diffusione delle iniziative
del Movimento;
- coordina e presiede l'organizzazione delle campagne elettorali.
Il Coordinatore, al pari del Comitato, dura in carica tre anni e non
è rieleggibile per il triennio successivo. |